Il Consiglio Direttivo
Lo Statuto
I Gruppi Associati
ARTICOLO N° 1
Costituzione dell’Associazione. A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile, del D.L 460 / 97 e della Legge 383 / 2000, con Statuto aggiornato alle disposizioni di cui all’art. 90, comma 17 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2002. n. 289, così come modificato dall’art. 1 della Legge 21 maggio 2004, n. 128. di conversione del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, in vigore dal 23 maggio 2004. è costituita l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE BENI DEMANIALI, con sede in Torino, Via Giuseppe Verdi n° 9. La concessione dei locali della sede dell’Associazione di proprietà demaniale è regolata da convenzione quinquennali, stipulate tra l’Intendenza di Finanza di Torino e il Presidente del Dopolavoro Beni Demaniali. La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, in entrambi i casi deliberati dal Consiglio Direttivo. L’Associazione aderisce ad una Associazione riconosciuta, ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge.

ARTICOLO N° 2
Principi e scopi generali dell’Associazione. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva. L’Associazione inoltre promuove e attua iniziative ricreative, cultuali, artistiche, turistiche, assistenziali, atte a: a)Potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo libero; b)Migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti; c)Favorire l’armonizzazione della vita post-lavorativa in un ambiente di sereno incontro dei Soci per un reciproco scambio di valori e esperienze.

ARTICOLO N° 3
Caratteristiche ed attività dell’Associazione. a)L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; non consente distribuzione di utili o avanzi di gestione, che dovranno essere re-investiti direttamente nell’Associazione. E’amministrativamente indipendente; diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci che in quanto tali ne costituiscono la base sociale. b)Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall’Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti. c)Con l’intento di completare gli scopi ricreativi dell’Associazione, nella sede è istituito uno spaccio bevande che, col modesto margine sulle vendite, contribuisce anche ad apportare sensibili benefici finanziari alla Cassa del Sodalizio. Il suo funzionamento è subordinato all’apposita licenza rilasciata dalle autorità competenti ed intestate al Presidente dell’Associazione, che è personalmente responsabile di tutte le norme e condizioni per cui il titolo viene concesso. E’ il Consiglio Direttivo che gestisce direttamente lo spaccio bevande, in quanto gli utili vanno direttamente a beneficio del Sodalizio. Alla vendita delle bevande è delegato, dal Consiglio Direttivo, un socio in qualità di “incaricato della vendita” il quale rimane al di fuori di tutto ciò che concerne condizioni e funzionamento del bar, che sono prerogative del Consiglio Direttivo. Il C.D. ha facoltà in qualunque momento di procedere a cambiamenti di gestione, qualora sussistano motivi per farlo. L’incaricato delle vendite può essere un qualunque socio e viene messo a concorso fra tutti quelli che vi vogliono partecipare e le apposite norme verranno di volta in volta rese note mediante avviso in sede.

ARTICOLO N° 4
Soci dell’Associazione. a)Sono eleggibili alle cariche sociali solo i Soci MAGGIORENNI. b)Ad essi sono riconosciuti: diritto a nessuna limitazione alla partecipazione della vita Sociale; diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti; diritto di voto per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. c)I Soci sono tenuti: - al pagamento della quota sociale annuale decisa dal C.D. che non è, al pari di eventuali liberi contributi , trasmissibile per cessione, successione o donazione; - all’osservazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. d)I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi: - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali; - qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; - qualora in qualche modo arrechino danni morali e materiali al Circolo. e)La presentazione della domanda di ammissione a Socio dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale di Socio ordinario. E’ compito del Consiglio Direttivo convalidare l’ammissione definitiva entro 30 giorni. La tessera di Socio ordinario , a carattere temporaneo , può essere sospesa o ritirata nei 30 giorni per decisione del Consiglio Direttivo senza che il Socio possa appellarsi in alcun modo Il Socio a cui è stata sospesa la tessera non potrà accedere ai locali ed ai servizi della Associazione.

ARTICOLO N° 5
Organi dell’Associazione. Gli organi del Circolo sono: L’Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente.

ARTICOLO N° 6
L’Assemblea dei Soci. a) L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti e che siano maggiorenni; b) L’Assemblea ha i seguenti obblighi e diritti: - approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale; - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari; - decide l’importo della quota Sociale annua dopo l’approvazione del C.D.; - delibera la costituzione di sezioni di attività e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative all’interpretazione di regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto; - apporta le modifiche allo Statuto. c) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci iscritti. d) In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti. e) La seconda convocazione dell’Assemblea deve aver luogo almeno un giorno dopo la prima. f) L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l’anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 della base sociale o da 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo all’unanimità. In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data di richiesta. g) L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno 10 giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale oppure con comunicazione epistolare o telefonica specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione. h) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro Verbali. i) Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti. l) L’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali dell’Associazione: - stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto, di norma, da un minimo di cinque membri. Sulla base dell’entità numerica del corpo Sociale: - elegge il Comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni di scrutinio dei voti; - approva il regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscano i diritti della minoranza. m) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell’intero corpo Sociale. n) Il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 gg. Il Consiglio Direttivo per la nomina delle cariche interne. o) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in sua mancanza, dal secondo e così via. p) Fino alla nomina delle nuove cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.

ARTICOLO N° 7
Il Consiglio Direttivo. a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, uno o due Vice presidenti, il Segretario e qualora il C.D. lo ritenga opportuno, potrà essere eletto l’Amministratore dell’Associazione. E’ fatto divieto ai componenti del C.D. di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva. b) Il Consiglio Direttivo, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini. c) Il Consiglio Direttivo formula inoltre i programmi di attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazioni dell’Assemblea. d) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma tre anni. I membri dimissionari o assenti per più di tre riunioni, senza giustificato motivo, possono essere sostituiti dai primi non eletti. e) Il Consiglio Direttivo può creare, al suo interno, una commissione speciale per l’esame delle domande di ammissione al Circolo dei nuovi Soci. Tale commissione è composta da un minimo di 2 a un massimo di 4 Consiglieri . f) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta ogni due mesi, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. g) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. h) Il Consiglio Direttivo: - definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l’Associazione, secondo le indicazioni dell’Assemblea; - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci; - è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni; - decide l’importo della quota sociale annua; - decide in caso di variazioni Statutarie, obbligatorie per la legge, la loro relativa modifica e registrazione agli atti avvisando i Soci con l’Assemblea Straordinaria in un secondo momento. i)Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo salvo rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi Sociali.

ARTICOLO N° 8
Il Presidente. a)Il Presidente: - rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati; - convoca e presiede il Consiglio Direttivo; - cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; - stipula atti inerenti l’attività dell’Associazione. b) Viene sostituito, in caso di impedimento o di prolungata assenza, dal Vice Presidente. c) E’ tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 gg. dalla data delle elezioni. d) Le consegne devono risultare da apposito Verbale (Verbale di Consegna) che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione dove sarà discusso.

ARTICOLO N° 9
Dimissioni dei Soci. a) I Soci possono dare le dimissioni dall’Associazione in qualsiasi momento purchè non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell’Associazione all’atto della presentazione delle dimissioni. b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle. c) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

ARTICOLO N° 10
Patrimonio e bilancio. Il patrimonio sociale del Circolo è costituito da: proventi da tesseramento; proventi delle gestioni accessorie; - eventuali versamenti dei Soci, dei loro familiari e da tutti coloro che fruiscono dei servizi dell’Associazione; - eventuali contributi pubblici; - proventi delle manifestazioni sociali; - donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia da persone che da Enti Pubblici o Privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione; - beni mobili e immobili dell’Associazione.

ARTICOLO N° 11
Esercizi Sociali. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione: Il bilancio preventivo almeno entro un mese dall’apertura dell’esercizio sociale Il Rendiconto economico entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ARTICOLO N° 12
Responsabilità Amministrative. a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico finanziario, oltre alla firma del Presidente è necessaria quella del Vice Presidente. b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione di uno dei due (vedi art. 7 comma a).

ARTICOLO N° 13
Modifiche Statutarie. a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea. b) In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purchè questi rappresentino il 50% più uno del corpo Sociale. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea.

ARTICOLO N° 14
Scioglimento del Circolo. a) Lo scioglimento del Circolo può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea purchè questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo Sociale. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all’Assemblea. b) In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. c) La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.

ARTICOLO N° 15
Norme Finali. Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale dell’Associazione affiliante.